Con convenzione sottoscritta in data 30 gennaio 2023 l’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente ha trasferito all’Agenzia la gestione delle Tasse sulla caccia (attività venatoria).
Data di pubblicazione 08 Febbraio, 2023
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Il cacciatore, munito di regolare porto d’armi, per poter esercitare l’attività venatoria deve chiedere il rilascio del Libretto di caccia, dietro pagamento della Tassa Regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio.
Successivamente, una volta l’anno, dovrà pagare analogo importo a titolo di Tassa annuale per l’esercizio dell’attività venatoria (il primo anno è ricompreso nel rilascio del libretto).
Legge Regionale 7 agosto 2009 n. 3 “Disposizioni urgenti nei settori economico sociale”, in particolare l’art. 1 c. 4 che ha ridotto a € 25,00 la misura della tassa di concessione regionale per il rilascio-rinnovo dell’autorizzazione e l’esercizio annuale dell’attività venatoria
QUANTO, COME E QUANDO SI PAGA
QUANTO SI PAGA:
– € 25,00 – rilascio libretto e primo anno di esercizio
– € 25,00 – attività venatoria annuale
COME SI PAGA:
I versamenti si eseguono a favore dell’Agenzia Sarda delle Entrate (ASE), incaricata della riscossione, esclusivamente a mezzo pagamento
(obbligatorio inserimento numero libretto caccia)
QUANDO SI PAGA:
– rilascio/rinnovo: contestualmente al rilascio del libretto
– esercizio annuale: entro l’inizio della stagione venatorio (comunque entro il 31 dicembre dell’anno)
CONTROLLI E VERIFICHE
Prima che siano avviate le attività di controllo e verifica, nel caso di mancato pagamento della tassa annuale nei termini stabiliti dalla norma, il contribuente può regolarizzare l’inadempimento versando la tassa unitamente:
– ad una sopratassa del 10% della tassa qualora il versamento venga regolarizzato entro 30 gg ;
– ad una sopratassa del 20% della tassa qualora il versamento venga regolarizzato oltre i 30 gg .
Laddove l’ufficio riscontri l’inadempimento prima della regolarizzazione da parte del contribuente, verrà irrogata una sanzione che va dal 200% al 600% della tassa non pagata, con notifica di apposito provvedimento di accertamento e contestazione della violazione, con addebito di interessi e spese.
RIMBORSI – COMPENSAZIONE
l contribuente può chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell’atto sottoposto a tassa, alla data di comunicazione del rifiuto stesso.
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